Monaco

La Loi Marchands de Bien

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loi marchands de bien

La legge sulla regolamentazione della professione di commerciante di beni immobili, pubblicata il 26 luglio 2024 nel Journal de Monaco (https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2024/Journal-8705/Loi-n-1.560-du-2-juillet-2024-relative-a-l-encadrement-de-l-activite-de-marchand-de-biens), era molto attesa dal mercato monegasco.


Questa legge regola sia l’accesso che le condizioni di esercizio della professione. Introduce inoltre sanzioni amministrative e penali per garantirne il controllo.

 

Regolamentazione delle condizioni di accesso alla professione

Le condizioni di accesso sono ora regolamentate. Sebbene questa attività rimanga subordinata al regime di dichiarazione e autorizzazione all’esercizio del diritto comune, l’ottenimento di tale autorizzazione è condizionato al soddisfacimento di due criteri:

  • Da una parte, la proprietà diretta o indiretta di almeno il 75% del capitale delle società di compravendita immobiliare da parte di un cittadino monegasco o di un cittadino straniero con residenza effettiva a Monaco.
  • Dall’altra parte, ogni persona fisica o dirigente di una società a responsabilità limitata che esercita questa attività deve essere residente nel Principato.

 

Creazione di nuovi obblighi

Questa legge introduce anche nuovi obblighi. È richiesta una garanzia finanziaria destinata al pagamento dei diritti di registrazione, che deve essere fornita da un istituto monegasco. Tale garanzia deve essere attivata a prima richiesta del Tesoro senza possibilità di opporre eccezioni per il garante. L'importo minimo di questa garanzia sarà fissato successivamente con Ordinanza Sovrana.

Deve inoltre essere sottoscritta un'assicurazione civile professionale presso un istituto autorizzato nel Principato.

 

Regolamentazione del pagamento dei diritti di registrazione

La legge regola anche il pagamento dei diritti di registrazione.

I diritti di registrazione per gli atti non soggetti all'IVA saranno ridotti della metà se saranno soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

  • Rispetto degli obblighi relativi alle operazioni di intermediazione per l'acquisto o la vendita di beni immobili o di beni aziendali di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1948, n. 474, di riforma delle imposte di registro e di bollo, e successive modificazioni.
  • Presentazione presso i servizi fiscali, entro quindici giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese e delle Industrie, di una dichiarazione conforme fornita dall’Amministrazione.
  • Dichiarazione, nell’atto di acquisizione, dell’intenzione di rivendere entro 3 anni, con possibilità di proroga di un anno.
  • Impegno, nell'atto di acquisizione, a conformarsi, al momento della rivendita, alle norme elettriche ed energetiche vigenti.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni, i benefici relativi ai diritti di registrazione vengono annullati e i commercianti di beni immobili devono versare, entro un mese dalla scadenza del termine di 3 anni eventualmente prorogato, l'intero importo di tali diritti maggiorato di interessi di mora al tasso legale e di un diritto supplementare del 5%.

 

Introduzione di nuove sanzioni

Oltre a queste sanzioni pecuniarie, la legge introduce sanzioni amministrative e penali. Pertanto, se le condizioni precedentemente citate per l'esercizio della professione di commerciante di beni immobili non sono rispettate, o se il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione è rimasto senza motivo legittimo per più di tre anni senza effettuare operazioni, l'autorizzazione o la dichiarazione di esercizio possono essere sospese o revocate.

Infine, l’esercizio di questa professione senza autorizzazione o tramite un prestanome può comportare il pagamento di una multa pari al massimo al doppio del profitto realizzato.

Queste disposizioni si applicano automaticamente a tutte le procedure di dichiarazione o autorizzazione all'esercizio in corso e i commercianti di beni già operativi hanno tre mesi per conformarsi a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Tutte le acquisizioni effettuate a partire dal 1º settembre 2024 saranno soggette alle nuove disposizioni in materia di diritti di registrazione.


ALTIQA SAM e il suo team sono a vostra disposizione per assistervi nella conformità della vostra attività a queste nuove obbligazioni legali.

 

 

 Articolo 8 della legge n. 474 del 4 marzo 1948 di riforma delle imposte di registro e di bollo, e successive modifiche: ogni persona fisica o giuridica che agisce come intermediario per l'acquisto o la vendita di beni immobili o di attività commerciali deve tenere due registri a colonne, non soggetti all'imposta di bollo, che riportino giorno per giorno, senza spazi vuoti e in ordine numerico, tutte le procure, le promesse di vendita, gli atti di trasferimento della proprietà e, in generale, tutti gli atti relativi alla sua professione di intermediario. Questi registri, tenuti come quelli dei funzionari pubblici e ministeriali, devono essere vidimati e siglati dal Presidente del Tribunale. Devono essere presentati al Ricevitore della Registrazione per l'approvazione nella prima decade di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. La violazione delle disposizioni di questo articolo è punita con una multa da 150 a 15.000 euro.